domenica, dicembre 15, 2013

I miei commenti alla proposta di legge sullo Smartwork

Commenti alla proposta di legge Mosca-Tinagli et ali dal titolo: Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro - Versione del 26 novembre 2013

A cura di Patrizio Di Nicola (www.dinicola.it)

Art. 1 (Oggetto e finalità)
Punto 2 c): “assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.”
Commento: Non è chiaro se si riferisce al fatto che l’azienda NON deve mettere a disposizione del lavoratore una postazione di lavoro fissa quando egli lavora fuori dell’azienda (ma questo sarebbe in contrasto con l’art. 5.1, ove si dice che le attrezzature sono a carico del datore di lavoro) o se si deve intendere che l’azienda deve sopprimere la postazione fissa in ufficio quando il lavoratore lavora fuori. A mio avviso sarebbe più chiaro dire “possibilità per l’azienda di utilizzare un meccanismo di condivisione dei posti di lavoro per gli “smartworker”. (se è questo che l’articolo intende dire)

Art. 2 (Volontarietà, durata e recesso)
Al termine dell’articolo aggiungerei: “In caso che l’azienda fissi un limite massimo di persone che possono svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di smartwork, i criteri di accesso e precedenza dovranno derivare da accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali” (in caso di aziende al di sotto dei 16 dipendenti ove non esiste una rappresentanza interna).

Questo serve ad evitare che l’azienda possa arbitrariamente concedere la prestazione di smartwork ad alcuni e no ad altri sulla base di simpatia/antipatia o del parere del capo verso il lavoro svolto fuori dell’azienda.


Art. 3 (Diritti del lavoratore)
Il comma 1 parla di “lavoratori subordinati”. Quindi la legge non si applica ai collaboratori a progetto, agli interinali, ecc.?
Inoltre: la legge è applicabile anche alla P.A? Ricordo che per i dipendenti pubblici il telelavoro è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (G. U. Serie generale 25 marzo 1999, n. 70), “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191”.

Art. 5 (Strumenti informatici)
Alla fine del 1 comma aggiungerei: “se non diversamente concordato da accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali”.
Vi sono infatti vari casi di telelavoro in cui il lavoratore, d’accordo con l’azienda (specialmente se piccola), usa la propria ADSL o il proprio PC a fronte di un rimborso del datore di lavoro. Anche se in linea generale l’uso di strumenti forniti dall’azienda garantiscono meglio la sicurezza e l’integrità dei dati.
Nel comma 1 vi e’ un refuso: “strumenti informativi” forse si intende “strumenti e attrezzature informatiche e di comunicazione”
Il comma 2 si basa sul principio che siano le tecnologie fornite a generare le forme di controllo a distanza sanzionate dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). In realtà le tecnologia diventano strumento di controllo a distanza soltanto se esistono procedure organizzative intese a controllare a distanza il lavoratore. D’altra parte va invece fatto salvo il diritto del datore di lavoro di controllare, anche a distanza, qualità e quantità dell’output ai fini della valutazione della produttività.

Suggerire quindi la seguente riscrittura:
2. Al fine di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza del controllo svolto sulla prestazione del lavoratore, il datore di lavoro invia un'informativa generale alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove ha sede l'azienda, con la quale descrive le caratteristiche del controllo effettuato, gli eventuali software e strumenti impiegati per la rilevazione delle prestazioni (presenza, produttività, ecc.) e le caratteristiche degli strumenti telematici forniti al lavoratore. In tale informativa l’azienda dovrà dichiarare che tali attrezzature sono richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e vengono installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, laddove esistenti, e con l’accordo dei lavoratori interessati.
3. Laddove non esista un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, la Direzione Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta la predetta informativa, verifica l’entità, la proporzionalità e la pertinenza dei controlli derivanti dalle apparecchiature, tenendo conto della necessità di consentire all’azienda e al lavoratore di utilizzare sistemi efficaci di collegamento.
4. In presenza di eventuali motivi ostativi all'utilizzo degli strumenti telematici, la Direzione Territoriale del Lavoro chiede nei successivi 30 giorni chiarimenti o modifiche alle apparecchiature, dando un termine non superiore a 15 giorni per la risposta.
5. La procedura si conclude, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti dell’azienda ovvero entro 45 giorni dalla prima informativa, con il meccanismo del silenzio assenso.
6. In caso di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura di cui ai commi da 3 a 5 non è necessaria.
7. La procedura di cui ai commi precedenti equivale all'autorizzazione richiesta dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6 (Sicurezza sul lavoro)
Il Comma 2. b) dice: “fornitura di strumenti telematici” dovrebbe dire : “fornitura di strumenti informatici e telematici”

Art. 8 (Incentivi)
E’ meritoria la decisione di attingere al fondo per l’aumento della produttività per incentivare lo smartworking, forse si potrebbero valutare anche altri fondi: ad esempio quelli per la “green economy”, quelli derivanti dalla legge sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (si veda l’art. 4 del Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), da ultimo quelli previsti per il diritto al lavoro dei disabili (la Legge 247/2007, che ha riscritto l’art.13 della Legge 68/99, attribuisce un rimborso alle aziende che applicano il telelavoro ai propri dipendenti disabili, si dovrebbe estendere l’incentivo anche allo smartwork)

2 commenti:

praticamamma ha detto...

Trovo ottime le sue riflessioni su un testo che rischia di peggiorare la situazione attuale. Speriamo ne tengano conto.

Unknown ha detto...

Speriamo. Devo dire che una delle presentatrici, Alessia Mosca del PD, mi ha subito scritto assicurando che le avrebbe analizzate con le sue colleghe.