Commenti alla proposta di legge Mosca-Tinagli et ali dal titolo: Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro - Versione del 26 novembre 2013
A cura di Patrizio Di Nicola (www.dinicola.it)
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Punto 2 c): “assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.”
Commento: Non è chiaro se si riferisce al fatto che l’azienda NON deve mettere a disposizione del lavoratore una postazione di lavoro fissa quando egli lavora fuori dell’azienda (ma questo sarebbe in contrasto con l’art. 5.1, ove si dice che le attrezzature sono a carico del datore di lavoro) o se si deve intendere che l’azienda deve sopprimere la postazione fissa in ufficio quando il lavoratore lavora fuori. A mio avviso sarebbe più chiaro dire “possibilità per l’azienda di utilizzare un meccanismo di condivisione dei posti di lavoro per gli “smartworker”. (se è questo che l’articolo intende dire)
Art. 2 (Volontarietà, durata e recesso)
Al termine dell’articolo aggiungerei: “In caso che l’azienda fissi un limite massimo di persone che possono svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di smartwork, i criteri di accesso e precedenza dovranno derivare da accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali” (in caso di aziende al di sotto dei 16 dipendenti ove non esiste una rappresentanza interna).
Questo serve ad evitare che l’azienda possa arbitrariamente concedere la prestazione di smartwork ad alcuni e no ad altri sulla base di simpatia/antipatia o del parere del capo verso il lavoro svolto fuori dell’azienda.
Art. 3 (Diritti del lavoratore)
Il comma 1 parla di “lavoratori subordinati”. Quindi la legge non si applica ai collaboratori a progetto, agli interinali, ecc.?
Inoltre: la legge è applicabile anche alla P.A? Ricordo che per i dipendenti pubblici il telelavoro è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (G. U. Serie generale 25 marzo 1999, n. 70), “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191”.
Art. 5 (Strumenti informatici)
Alla fine del 1 comma aggiungerei: “se non diversamente concordato da accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali”.
Vi sono infatti vari casi di telelavoro in cui il lavoratore, d’accordo con l’azienda (specialmente se piccola), usa la propria ADSL o il proprio PC a fronte di un rimborso del datore di lavoro. Anche se in linea generale l’uso di strumenti forniti dall’azienda garantiscono meglio la sicurezza e l’integrità dei dati.
Nel comma 1 vi e’ un refuso: “strumenti informativi” forse si intende “strumenti e attrezzature informatiche e di comunicazione”
Il comma 2 si basa sul principio che siano le tecnologie fornite a generare le forme di controllo a distanza sanzionate dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). In realtà le tecnologia diventano strumento di controllo a distanza soltanto se esistono procedure organizzative intese a controllare a distanza il lavoratore. D’altra parte va invece fatto salvo il diritto del datore di lavoro di controllare, anche a distanza, qualità e quantità dell’output ai fini della valutazione della produttività.
Suggerire quindi la seguente riscrittura:
2. Al fine di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza del controllo svolto sulla prestazione del lavoratore, il datore di lavoro invia un'informativa generale alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove ha sede l'azienda, con la quale descrive le caratteristiche del controllo effettuato, gli eventuali software e strumenti impiegati per la rilevazione delle prestazioni (presenza, produttività, ecc.) e le caratteristiche degli strumenti telematici forniti al lavoratore. In tale informativa l’azienda dovrà dichiarare che tali attrezzature sono richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e vengono installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, laddove esistenti, e con l’accordo dei lavoratori interessati.
3. Laddove non esista un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, la Direzione Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta la predetta informativa, verifica l’entità, la proporzionalità e la pertinenza dei controlli derivanti dalle apparecchiature, tenendo conto della necessità di consentire all’azienda e al lavoratore di utilizzare sistemi efficaci di collegamento.
4. In presenza di eventuali motivi ostativi all'utilizzo degli strumenti telematici, la Direzione Territoriale del Lavoro chiede nei successivi 30 giorni chiarimenti o modifiche alle apparecchiature, dando un termine non superiore a 15 giorni per la risposta.
5. La procedura si conclude, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti dell’azienda ovvero entro 45 giorni dalla prima informativa, con il meccanismo del silenzio assenso.
6. In caso di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura di cui ai commi da 3 a 5 non è necessaria.
7. La procedura di cui ai commi precedenti equivale all'autorizzazione richiesta dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6 (Sicurezza sul lavoro)
Il Comma 2. b) dice: “fornitura di strumenti telematici” dovrebbe dire : “fornitura di strumenti informatici e telematici”
Art. 8 (Incentivi)
E’ meritoria la decisione di attingere al fondo per l’aumento della produttività per incentivare lo smartworking, forse si potrebbero valutare anche altri fondi: ad esempio quelli per la “green economy”, quelli derivanti dalla legge sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (si veda l’art. 4 del Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), da ultimo quelli previsti per il diritto al lavoro dei disabili (la Legge 247/2007, che ha riscritto l’art.13 della Legge 68/99, attribuisce un rimborso alle aziende che applicano il telelavoro ai propri dipendenti disabili, si dovrebbe estendere l’incentivo anche allo smartwork)
domenica, dicembre 15, 2013
Una proposta di legge sullo Smartwork
una proposta di legge bipartisan sostenuta da Pd, Ncd e Scelta Civica.
Alessia Mosca, Irene Tinagli, Barbara Saltamarini hanno preparato il testo per una proposta di legge che verrà depositata
a metà gennaio 2014.
Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro
****
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge promuove forme flessibili e semplificate di telelavoro (smart-working), allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Lo Smart Working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale;
b) utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
Art. 2 (Volontarietà, durata e recesso)
1. La svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working è disciplinato da un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità concrete di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, gli strumenti telematici utilizzati dal lavoratore, e la durata oraria della prestazione medesima.
2. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working può avere una durata massima di due anni; al termine di ciascun periodo, le parti possono rinnovare l’accordo, mediante patto espresso.
3. Prima della scadenza concordata tra le parti, è possibile recedere dall'accordo per svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working solo in presenza di una giusta causa, oppure in presenza di uno dei casi definiti dall’intesa individuale.
Art. 3 (Diritti del lavoratore)
1. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.
2. Il diritto alla parità di trattamento economico e normativo si estende a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, ed include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo delle opportunità di carriera, le opportunità di crescita retributiva, la formazione, la salute e sicurezza sul lavoro, la fruizione dei diritti sindacali.
Art. 4 (Protezione dei dati, riservatezza e obblighi di custodia)
1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working è tenuto custodire con diligenza tutte le informazioni aziendali ricevute tramite le apparecchiature telematiche messe a disposizione dall’azienda; l’obbligo si estende anche alle apparecchiature telematiche, che devono essere custodite in modo tale da evitare il loro danneggiamento o smarrimento.
Art. 5 (Strumenti informatici)
1. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti informativi forniti al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Al fine di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza del controllo, il datore di lavoro invia un'informativa generale alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove ha sede l'azienda, con la quale descrive le caratteristiche tecniche degli strumenti telematici forniti al lavoratore.
3. La Direzione Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta la predetta informativa, verifica l’entità, la proporzionalità e la pertinenza dei controlli derivanti dalle apparecchiature, tenendo conto della necessità di consentire all’azienda e al lavoratore di utilizzare sistemi efficaci di collegamento.
4. In presenza di eventuali motivi ostativi all'utilizzo degli strumenti telematici, la Direzione Territoriale del Lavoro può chiedere nei successivi 30 giorni chiarimenti o modifiche alle apparecchiature, dando un termine non superiore a 15 giorni per la risposta.
5. La procedura si conclude, in ogni caso, entro 45 giorni dall’invio della prima informativa, con il meccanismo del silenzio assenso.
6. In caso di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura di cui al comma precedente non è necessaria.
7. La procedura di cui ai commi precedente equivale all'autorizzazione richiesta dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6 (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Al fine di dare attuazione all’obbligazione di sicurezza, e tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:
a) consegna di un'informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione;
b) fornitura di strumenti telematici conformi ai migliori standard tecnici e normativi, e loro costante aggiornamento;
c) monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro, mediante realizzazione di un colloquio avente cadenza annuale, nel quale sono affrontati in maniera specifica gli aspetti della prevenzione dei rischi in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Art. 7 (Contrattazione collettiva)
1. Le norme collettive in materia di telelavoro non si applicano alle prestazioni lavorative svolte ai sensi della presente legge.
2. I contratti collettivi, di qualsiasi livello, possono integrare la presente disciplina, allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono sperimentare lo svolgimento di prestazione lavorative in regime di Smart Working.
Art. 8 (Incentivi)
1. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell'attività in regime di Smart Working ivi comprese le quote di retribuzione oraria.
Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro
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Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge promuove forme flessibili e semplificate di telelavoro (smart-working), allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2. Lo Smart Working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale;
b) utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
Art. 2 (Volontarietà, durata e recesso)
1. La svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working è disciplinato da un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità concrete di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, gli strumenti telematici utilizzati dal lavoratore, e la durata oraria della prestazione medesima.
2. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working può avere una durata massima di due anni; al termine di ciascun periodo, le parti possono rinnovare l’accordo, mediante patto espresso.
3. Prima della scadenza concordata tra le parti, è possibile recedere dall'accordo per svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working solo in presenza di una giusta causa, oppure in presenza di uno dei casi definiti dall’intesa individuale.
Art. 3 (Diritti del lavoratore)
1. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.
2. Il diritto alla parità di trattamento economico e normativo si estende a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, ed include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo delle opportunità di carriera, le opportunità di crescita retributiva, la formazione, la salute e sicurezza sul lavoro, la fruizione dei diritti sindacali.
Art. 4 (Protezione dei dati, riservatezza e obblighi di custodia)
1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working è tenuto custodire con diligenza tutte le informazioni aziendali ricevute tramite le apparecchiature telematiche messe a disposizione dall’azienda; l’obbligo si estende anche alle apparecchiature telematiche, che devono essere custodite in modo tale da evitare il loro danneggiamento o smarrimento.
Art. 5 (Strumenti informatici)
1. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti informativi forniti al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Al fine di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza del controllo, il datore di lavoro invia un'informativa generale alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove ha sede l'azienda, con la quale descrive le caratteristiche tecniche degli strumenti telematici forniti al lavoratore.
3. La Direzione Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta la predetta informativa, verifica l’entità, la proporzionalità e la pertinenza dei controlli derivanti dalle apparecchiature, tenendo conto della necessità di consentire all’azienda e al lavoratore di utilizzare sistemi efficaci di collegamento.
4. In presenza di eventuali motivi ostativi all'utilizzo degli strumenti telematici, la Direzione Territoriale del Lavoro può chiedere nei successivi 30 giorni chiarimenti o modifiche alle apparecchiature, dando un termine non superiore a 15 giorni per la risposta.
5. La procedura si conclude, in ogni caso, entro 45 giorni dall’invio della prima informativa, con il meccanismo del silenzio assenso.
6. In caso di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura di cui al comma precedente non è necessaria.
7. La procedura di cui ai commi precedente equivale all'autorizzazione richiesta dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6 (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working.
2. Al fine di dare attuazione all’obbligazione di sicurezza, e tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure:
a) consegna di un'informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione;
b) fornitura di strumenti telematici conformi ai migliori standard tecnici e normativi, e loro costante aggiornamento;
c) monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro, mediante realizzazione di un colloquio avente cadenza annuale, nel quale sono affrontati in maniera specifica gli aspetti della prevenzione dei rischi in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Art. 7 (Contrattazione collettiva)
1. Le norme collettive in materia di telelavoro non si applicano alle prestazioni lavorative svolte ai sensi della presente legge.
2. I contratti collettivi, di qualsiasi livello, possono integrare la presente disciplina, allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono sperimentare lo svolgimento di prestazione lavorative in regime di Smart Working.
Art. 8 (Incentivi)
1. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell'attività in regime di Smart Working ivi comprese le quote di retribuzione oraria.
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