Il telelavoro nella PA esiste dal 1998 (Legge 16 giugno 1998, n.191 detta Bassanini ter) ed è stato ostacolato in tutti i modi da una dirigenza ottusa a incapace di uscire dal formalismo burocratico (ma non tutti sono cosi': si pensi al compianto Ubaldo Poti, all'epoca dirigente del Ministero della Funzione Pubblica, che si è molto speso per rendere possibile il telelavoro e tante altre innovazioni utili).
Per far funzionare telelavoro e smartwork oggi bisogna:
- Rivedere la questione della rilevazione delle presenza che dalla Riforma Brunetta rende difficilissimo il ricorso al telelavoro;
- Modificare il Regolamento sul telelavoro nella PA (Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70).
- Aggiornare le Regole tecniche per il telelavoro nella pubblica amministrazione (AIPA - Circolare 31/05/2001 n° 16)
I testi normativi sono tanto vecchi o astrusi da ostacolare l'adozione del telelavoro. Urge quindi la costituzione di un gruppo di lavoro di esperti che rilegga la normativa al fine di rendere possibile telelavoro e smartwork.
Comunque ecco il testo dell'Art. 11 della Riforma Madia per la parte su telelavoro e conciliazione:
Art. 11. (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l’attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e per l’adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
mercoledì, agosto 05, 2015
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